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Marzo 2020

IFRS: le implicazioni del COVID-19 sull'applicazione dell'IFRS 9 "Strumenti finanziari".

È stato pubblicato dall’IFRS Foundation un documento recante indicazioni in merito alle disposizioni da applicare nel corso dell’attuale situazione di emergenza legata al COVID-19, in materia di IFRS 9. Dovranno essere fornite tutte le informazioni pertinenti nei bilanci intermedi affinché gli investitori comprendano l’impatto sulla posizione finanziaria e sulla performance dell'emittente, comprendendo la portata dei rischi e delle incertezze che le entità devono affrontare a causa della pandemia.
Valutazione di un aumento significativo del rischio di credito (SICR): l'ESMA rileva che le misure adottate nel contesto dell'epidemia COVID-19 che consentono, richiedono o incoraggiano la sospensione o i ritardi nei pagamenti, non dovrebbero essere considerate come un innesco automatico del SICR. L'ESMA desidera sottolineare che è necessaria un'analisi delle condizioni in cui tali misure sono attuate sebbene l’IFRS 9 al paragrafo B5.5.20 sostenga che il default di pagamento superiori a 30 giorni fornisce la prova di un aumento significativo del rischio di credito. Tali misure dovrebbero essere analizzate tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze per distinguere se il rischio di credito sullo strumento è notevolmente aumentato o se il mutuatario presenta solo un vincolo temporaneo di liquidità.
Stima delle perdite attese (ECL): l'IFRS 9 richiede che gli emittenti misurino le perdite attese e considerino le informazioni previsionali, prendendo in considerazione informazioni ragionevoli e sostenibili che sono disponibili senza inutili costi o sforzi a tale data. L'ESMA evidenzia che lo Standard non prevede alcun automatismo: gli emittenti dovranno considerare la natura di questo shock economico e l'impatto che avranno le misure di sostegno economico e di sgravio sul rischio di credito lungo la vita attesa degli strumenti.
Garanzie pubbliche sulle esposizioni degli emittenti: queste misure sono volte a garantire il recupero parziale o completo degli importi relativi agli strumenti finanziari interessati. L'ESMA ritiene che quando la garanzia pubblica è fornita congiuntamente a moratoria del debito ex lege o a misure di sostegno economico e di soccorso, vi sia la possibilità di considerare la garanzia pubblica parte integrante delle condizioni contrattuali, creando possibili confronti in ambito giudiziario.

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