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Gennaio 2020

OIC 19: non si elimina il debito se non ci sono modifiche sostanziali.

L’OIC ha ricevuto e discusso una richiesta di chiarimento in merito all’ambito di applicazione del par. 73 dell’OIC 19 Debiti, che tratta dell’eliminazione contabile di un debito. In particolare è stato chiesto di precisare se il cambio della controparte (ad esempio in caso di cessione del credito), la modifica della forma giuridica del debito (ad esempio da finanziamento a titolo obbligazionario) oppure il cambio della valuta di per sé diano luogo all’eliminazione contabile del debito. La regola generale stabilita dalla prima parte del par. 73 è quella dell’eliminazione contabile del debito quando l’obbligazione risulta estinta. Tuttavia, nella seconda parte, lo stesso par. 73 prevede un’eccezione alla regola generale nei casi in cui a seguito dell’estinzione viene contratto un nuovo debito con la medesima controparte. In tali circostanze l’eliminazione contabile avviene solo quando i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Infine, nella terza parte, il par. 73 disciplina i casi di modifiche contrattuali intervenute in costanza del medesimo debito, prevedendone l’eliminazione contabile, e la rilevazione del nuovo debito, solo in presenza di una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso. Pertanto il cambio di controparte non dovuta all’estinzione della precedente obbligazione, come nel caso di una cessione del credito a terzi da parte del creditore, rientra in quest’ultima parte del par. 73. In tali casi, infatti, per procedere all’eliminazione contabile del debito si deve valutare se la modifica contrattuale determini un sostanziale effetto sulle previsioni dei flussi futuri di cassa connessi al debito. Nel caso di cambio di forma giuridica, ad esempio per estinzione del debito da finanziamento a emissione di titolo obbligazionario, deve essere verificato il cambio della controparte. Se vi è il cambio si applica la regola generale del primo periodo, mentre nel caso opposto l'eliminazione avviene quando i termini del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Infine, nel caso di cambio della valuta devono essere valutati gli effetti sostanziali sui flussi futuri di cassa connessi al debito ai sensi del secondo o terzo periodo del paragrafo a seconda delle circostanze specifiche della negoziazione. L'OIC, a seguito del chiarimento, non ha ravvisato a necessità di un intervento di carattere interpretativo o emendativo sull'OIC 19.

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