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Aprile 2019
OIC: pubblicazione documento interpretativo n.4 “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.
Il documento precisa come la facoltà di non svalutare i titoli possa essere applicata solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, facendo riferimento al diverso codice Isin, anche di uno stesso emittente, dandone opportuna disclosure in nota integrativa.
Tale documento ribadisce che la facoltà di non svalutare i titoli, di debito e partecipativi, quotati e non quotati, contenuta nell’articolo 20-quater del decreto legge 119/2018 (convertito con la legge 136/2018), può riguardare solo alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, ma non si applica agli strumenti finanziari derivati anche se iscritti nell’attivo circolante.
La norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 n. 9 del Codice civile, per le perdite di carattere non durevole, con riferimento ai titoli iscritti nell’attivo circolante del bilancio 2017 e per quelli acquistati durante l’esercizio 2018. Per i primi si può mantenere (bilancio 2018) il valore d’iscrizione del bilancio 2017, mentre per i secondi il costo di acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
La deroga non preclude l’operazione di copertura contabile del fair value di un titolo dell’attivo circolante prevista dall’Oic 32 e neppure la valutazione al fair value di un titolo ibrido quotato in base al paragrafo 50 dell’Oic 32, che consente di evitare la separazione del derivato incorporato in un contratto ospite, valutando l’intero strumento ibrido al fair value se questo è quotato.
Tale facoltà deve essere applicata a tutti gli strumenti ibridi posseduti dalla società. In questo caso, il titolo ibrido è valutato al fair value, senza procedere allo scorporo e, pertanto, senza valutare il derivato al fair value e il titolo ospitante al minore tra costo e valore desumibile dal mercato.
Infine per le imprese di assicurazione, le modalità attuative sono stabilite dall’Ivass con proprio regolamento (43/2019) che ne disciplina altresì le modalità applicative.