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Settembre 2017

Consultazione sul trasferimento del rischio di credito significativo nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione.

L’autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una consultazione pubblica inerente i propri orientamenti su quando il trasferimento del rischio di credito possa essere considerato significativo nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione. Tali orientamenti erano stati emanati nel 2014 in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 575/2013 (CRR): il termine della consultazione è previsto per il 19 dicembre 2017.
Il documento vuole indagare le opinioni degli stakeholder sul modo di armonizzare ulteriormente la regolamentazione e la supervisione del trasferimento del rischio nelle operazioni di cartolarizzazione. L’obiettivo è quello di rafforzare il quadro normativo sul trasferimento significativo dei rischi fornendo alle istituzioni che ricorrono alla cartolarizzazione regole chiare e uniformi.
Nell’ambito della sua attività di monitoraggio, l'EBA ha rilevato la necessità di normative più specifiche in merito al processo di valutazione del trasferimento significativo dei rischi, alla sua valutazione quantitativa da parte delle autorità competenti, nonché all'approccio di monitoraggio delle principali caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione quali, ad esempio, la struttura di ammortamento, lo spread, il costo di protezione del credito e le opzioni call. L'analisi riguarda anche il trasferimento significativo di rischio per la cartolarizzazione di crediti in sofferenza (NPL).
Eventuali commenti ed osservazioni sono particolarmente importanti in quanto le proposte dell'EBA si basano sul nuovo accordo europeo di cartolarizzazione che entrerà in vigore nei prossimi mesi e renderà le cartolarizzazioni ancora più semplici, trasparenti e standardizzate in tutta l'Unione Europea.
Le modifiche al Regolamento CRR, presentate nell'ambito del nuovo quadro europeo della cartolarizzazione, impongono all'EBA di controllare l'insieme delle pratiche di vigilanza in relazione al riconoscimento del trasferimento significativo del rischio nelle cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche. L'EBA ha riesaminato i seguenti elementi: i) le condizioni per il trasferimento di un rischio di credito significativo a terzi; ii) l'interpretazione della nozione di trasferimento "proporzionale" del rischio di credito a terzi; e iii) i requisiti per le autorità competenti nel valutare il trasferimento significativo del rischio.

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