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Febbraio 2017
Censimento per i derivati di copertura.
Il D.Lgs. 139/2015 introduce al n. 11-bis del comma 1 dell'art. 2426 del Codice Civile nuove disposizione in tema di derivati a partire dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2016, sia per i bilanci redatti in forma ordinaria che per quelli redatti in forma abbreviata (restano esonerate le micro-imprese). In particolare il testo del suddetto articolo precisa che gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value tra le attività e le passività nelle nuove specifiche voci destinate.
Le variazioni sono imputate a conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente a una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.
L'applicazione retroattiva del nuovo criterio comporta la rilevazione dei saldi di apertura dei derivati con contropartita nel patrimonio netto e ai fini della comparabilità risulta necessario riesporre i dati relativi al bilancio 2015.
Uno strumento derivato con fair value positivo deve essere iscritto nelle attività, alternativamente tra le immobilizzazioni (B.III.4) o l'attivo circolante (C.III.5). In caso di fair value negativo verrà classificato nella voce B.3 all'interno dei Fondi per rischi e oneri. La contropartita è costituita dalla voce A.VII riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, da contabilizzare al netto della fiscalità differita.
La riserva di patrimonio, quale sia il suo segno, non è considerata nel computo del patrimonio netto ai fini degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile; inoltre se presenta segno positivo non sarà né disponibile né utilizzabile in caso di copertura perdite.
Infine, in nota integrativa, oltre alle informazioni in merito al derivato stesso e alla sua valutazione, devono essere fornite, in forma tabellare, le informazioni sui movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio similmente a quanto accade per i soggetti IAS/IFRS.