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Gennaio 2017

Trattamento prudenziale di profitti e perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificati nel portafoglio "Attività finanziarie disponobili per la vendita".

La comunicazione di Banca d'Italia del 23 gennaio 2017 ha fornito indicazioni sul trattamento prudenziale dei saldi netti cumulati sulle plusvalenze e minusvalenze su esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio "Attività finanziarie possedute per la vendita", rilevate, ai sensi del principio contabile IAS 39, nella riserva Available for Sale (comunicazione necessaria a seguito dell'emanazione dei Regolamenti EU n. 2016/445 e n. 2016/2067 con cui è stato omologato il principio contabile internazionale IFRS 9 “strumenti finanziari”).
Al momento il Regolamento (EU) n. 575/2013 (CRR) impone alle banche di includere nei fondi propri e dedurre dagli stessi, rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati sulle attività valutate in bilancio al fair value, classificate nel portafoglio AFS. In deroga a questo regime transitorio, con esclusivo riferimento ai profitti e alle perdite che derivano da esposizioni verso amministrazioni centrali contabilizzate nel portafoglio AFS, il CRR ha concesso alle autorità competenti la facoltà di permettere alle banche di non includere i profitti o di non dedurre le perdite non realizzati in alcun elemento dei fondi propri se questo trattamento era applicato prima dell’entrata in vigore del CRR stesso.
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento BCE le banche "significative" devono includere o dedurre dal CET 1, rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio AFS nella misura del 60% per il 2016 e del 80% per il 2017; gli importi che residuano dall’applicazione di queste percentuali, non devono essere computati ai fini del calcolo dei fondi propri, continuando ad essere oggetto di sterilizzazione.
Per tutti gli altri soggetti considerati "non significativi" la facoltà esercitata dalla Banca d’Italia di consentire alle banche di scegliere la sterilizzazione ha un’applicazione limitata temporalmente, sino all’adozione del principio contabile che sostituisce lo IAS 39 (IFRS 9).
Il Principio IFRS 9 è entrato in vigore nel mese di dicembre 2016 e prevede come data per la sua prima applicazione il primo esercizio finanziario con inizio il 1° gennaio 2018. In tale contesto normativo la Banca d'Italia comunica che, la discrezionalità prevista dal CRR continuerà ad applicarsi, fino alla data dell’effettiva applicazione dell'IFRS 9 da parte dei soggetti vigilati.

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