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Settembre 2011

Lo IASB ha reso note le analisi relative agli effetti legati all'introduzione dell'IFRS 10 e dell'IFRS 12.

I due principi, applicabili dal 1 gennaio 2013 non sono ancora stati omologati dalla Commissione Europea. Per la redazione del bilancio consolidato è definito come unico approccio di riferimento quello del controllo, non più affiancato da quello dei rischi-benefici. Il controllo, sulla base dello IAS 27, è il potere di governare le politiche finanziarie e operative di un'entità per ottenere benefici dalle sue attività. In base al nuovo principio, un'entità ha il controllo su un'altra impresa se ha il potere decisionale, giuridico o di fatto, di dirigerne le attività rilevanti e se, attraverso i diritti esistenti, ha la capacità di incidere significativamente sul tipo di scelte gestionali da assumere sulle attività della controllata. Per evitare situazioni di controllo di fatto temporanee, legate a eventi speculativi, il principio specifica che un'entità rispecchia la definizione di "potenza del controllo" quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni: - l'entità detiene un numero di voti molto più significativo rispetto agli altri azionisti; - gli altri soci non sono organizzati per votare insieme; - le altre partecipazioni sono disperse; - vi è evidenza che l'entità ha la capacità di dirigere le attività della controllata.

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