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Luglio 2010

Regolamento dell'Unione Europea N. 662/2010 di adozione dell'IFRIC 19.

Le circostanze economiche attuali hanno portato alcuni debitori a rinegoziare le proprie passività finanziarie. In alcuni casi la rinegoziazione prevede la totale o parziale cancellazione del debito a fronte dell’emissione a favore dei creditori di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale.
L'IFRIC 19 fornisce le linee guida sul trattamento contabile di operazioni “debt for equity swap” secondo le disposizioni IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement e dello IAS 32 Financial Instruments: Presentation.
L’IFRIC 19 tende quindi a standardizzare la contabilizzazione delle operazioni nei bilanci dei debitori. Chiarisce innanzitutto che gli strumenti di capitale emessi a favore del creditore sono da considerarsi parte del corrispettivo pagato per estinguere la passività finanziaria.
Al momento della rilevazione iniziale degli strumenti rappresentativi di capitale emessi in favore di un creditore, la società deve valutarli al Fair Value degli strumenti rappresentativi di capitale emessi. Se il Fair Value degli strumenti emessi non può essere valutato attendibilmente, gli strumenti rappresentativi di capitale devono essere valutati in modo da riflettere il Fair Value della passività finanziaria estinta.
La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta e il corrispettivo pagato deve essere rilevata a Conto Economico.

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