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Gennaio 2010
Facoltà di sospensione della svalutazione dei titoli del circolante anche per i bilanci 2009.
Il Decreto del Ministro dell'Economia del 24 luglio 2009 ha prorogato, per l'esercizio 2009, la possibilità, concessa dall'art. 15 del D. L. 185/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 2/2009, di non svalutare i titoli, quotati e non quotati, iscritti nell'attivo circolante dei bilanci delle imprese che seguono le disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili nazionali.
La decisione di proroga è il frutto della considerazione che gli effetti negativi della crisi si dispiegheranno maggiormente sul bilancio relativo all'esercizio 2009, tenendo conto che nel 2008 la crisi è esplosa soltanto nel secondo semestre.
Il D. L. 185/2008 consente di non svalutare i titoli appartenenti alla categoria dell'attivo circolante se la perdita di valore non è durevole, mantenendoli iscritti ai valori del bilancio precedente o della relazione semestrale.
Per la verifica della durevolezza della perdita, occorre fare riferimento al principio contabile n. 20 nell'ambito del quale (capitolo I, par. 6.2) si definisce una perdita di valore come durevole se non è ragionevolmente dimostrabile che nel breve periodo la società partecipata possa sovvertirla mediante positivi risultati economici. La definizione conseguente di perdita di valore temporanea e non durevole deve scaturire dal ragionamento opposto a quello definito dall'OIC: la diminuzione del valore deve dipendere da motivi che possono essere rimossi in un breve periodo, secondo previsioni attendibili ed obiettive.
In caso di esercizio della suddetta facoltà, nella nota integrativa devono essere evidenziati i minori valori non rilevati nel bilancio, indicando i motivi per cui la perdita di valore è stata ritenuta temporanea.