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Marzo 2023

Basilea III: approvata la riforma delle norme bancarie.

Il Parlamento europeo ha approvato le modifiche alle norme bancarie di attuazione di Basilea III, con l'obiettivo di rendere le banche dell'UE più resilienti a futuri shock economici, tenendo conto delle specificità dell'economia dell'UE. Sono state adottate le modifiche al Regolamento sui requisiti patrimoniali e alla Direttiva sui requisiti patrimoniali, in modo da attuare fedelmente la riforma di Basilea III, evitando un aumento significativo dei requisiti patrimoniali complessivi per il sistema bancario europeo e realizzando un mercato interno armonizzato per il settore bancario con costi di compliance e di rendicontazione ridotti, soprattutto per le banche piccole e non complesse.
Il Parlamento UE ha anche concordato sulla necessità di consolidare a livello europeo l'"output floor" per avere ponderazioni del rischio comparabili ed evitare variazioni nei livelli di capitale. Inoltre, sono state concordate disposizioni transitorie per le esposizioni a basso rischio garantite da ipoteche su immobili residenziali, con la possibilità di prorogare i periodi transitori fino a quattro anni.
Per quanto riguarda i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), il Parlamento UE ha focalizzato l'attenzione sui rischi ambientali, rafforzando i requisiti di rendicontazione e disclosure dei rischi ESG. L'EBA è incaricata di valutare se sia giustificato un trattamento prudenziale specifico per le esposizioni ESG e la Commissione potrebbe adottare una proposta legislativa in merito.
Il Parlamento UE ha inoltre chiesto alle banche di rendere nota la loro esposizione in crypto-asset e di descrivere le loro politiche di gestione del rischio relative ai crypto-asset. La Commissione è stata invitata a presentare una proposta legislativa entro giugno 2023 su un trattamento prudenziale specifico per le esposizioni in crypto-asset.
Infine, il Parlamento UE ha affrontato il tema dell'adeguatezza dei membri degli organi di gestione e del regime delle filiali di Paesi terzi. Le nuove filiali di paesi terzi non potranno iniziare le loro attività in uno Stato membro fino a quando l'EBA e il paese terzo non avranno concluso un memorandum d'intesa, che fornisca un chiaro quadro di cooperazione, compreso lo scambio di informazioni nella vigilanza in corso, nella gestione delle crisi e nella risoluzione delle crisi.

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