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Ottobre 2025
Chiarimenti EBA sull’ammissibilità delle obbligazioni garantite nei repo: esclusione delle emissioni della controparte ai sensi del CRR
Con la Q&A n. 7470/2025, l’EBA ha fornito chiarimenti sull’ammissibilità delle obbligazioni garantite emesse dalla controparte di un’operazione di pronti contro termine come garanzie reali finanziarie, ai sensi dell’art. 207, par. 2 del CRR. Si tratta di obbligazioni strutturate appositamente per eliminare qualsiasi correlazione positiva significativa tra il valore del titolo e la qualità creditizia dell’emittente.
L’art. 207 del CRR stabilisce che le garanzie reali finanziarie sono considerate ammissibili solo se rispettano determinate condizioni, tra cui:
- assenza di una correlazione positiva rilevante tra il merito di credito del debitore e il valore della garanzia;
- esclusione dei titoli emessi dal debitore o da entità del suo gruppo, salvo specifiche eccezioni, come nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto.
Nel caso sottoposto all’EBA, l’entità A aveva emesso un’obbligazione garantita da attività non correlate a sé stessa, ipotizzando due diverse strutture:
- Ipotesi I – le attività a garanzia sono depositate presso un conto fiduciario di terze parti e costituite in pegno a favore dei detentori dei titoli;
- Ipotesi II – le attività vengono trasferite a una società veicolo (SPV), che emette una garanzia a beneficio dei detentori dei titoli, sostenuta dalle attività detenute.
La banca B stipula un repo inverso con l’entità A, fornendo liquidità e ricevendo l’obbligazione garantita come collaterale. La domanda all’EBA era se tale titolo potesse essere considerato garanzia reale ammissibile per la banca B.
Secondo l’EBA, in entrambe le ipotesi il titolo non può essere considerato garanzia reale ammissibile, poiché l’art. 207, par. 2, secondo comma, del CRR vieta l’utilizzo come collaterale di titoli emessi dal debitore o da società del suo gruppo, salvo che si tratti di obbligazioni garantite che soddisfino tutte le condizioni previste e gli altri criteri di ammissibilità.
Inoltre, la protezione del credito sottostante non può essere riconosciuta come strumento autonomo di mitigazione del rischio, per le seguenti ragioni:
- Ipotesi I – i detentori dei titoli non hanno diritto alla liquidazione diretta delle attività in pegno e devono attendere l’esito della procedura fallimentare dell’emittente; ciò non soddisfa i requisiti dell’art. 194, par. 4 del CRR, che richiede la possibilità di realizzare tempestivamente la garanzia;
- Ipotesi II – la garanzia rilasciata dalla SPV è esigibile solo dal curatore fallimentare dell’emittente e non direttamente dai detentori dei titoli, quindi non costituisce una garanzia diretta dell’esposizione ai sensi dell’art. 213, par. 1, lett. a) del CRR.
In sintesi, per l’EBA le obbligazioni garantite emesse dalla controparte di un repo non possono essere considerate garanzie reali ammissibili, né le protezioni sottostanti possono essere riconosciute come strumenti validi di mitigazione del rischio di credito.
