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Ottobre 2025

EBA chiarisce l’applicazione del metodo standardizzato alle esposizioni verso enti esonerati dai requisiti individuali ex art. 7 CRR

Con la Q&A n. 7363/2025, l’EBA ha fornito chiarimenti sull’applicazione del metodo standardizzato per il rischio di credito alle esposizioni verso enti esonerati dai requisiti patrimoniali individuali, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).
L’art. 7 del CRR consente infatti a un ente di essere dispensato dal rispetto dei requisiti su base individuale se appartiene a un gruppo soggetto a vigilanza consolidata e non sussistono ostacoli legali o operativi al rapido trasferimento di fondi propri o al rimborso delle passività all’interno del gruppo. Tale esenzione richiede l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza competente e il rispetto di condizioni stringenti che assicurino un effettivo e immediato supporto infragruppo.
Il quesito posto all’EBA riguardava se le esposizioni verso questi enti dovessero essere classificate automaticamente nella classe C del nuovo regime SCRA (Specific Credit Risk Assessment) introdotto dall’art. 121 del CRR3, o se fosse possibile valutare la conformità ai requisiti prudenziali facendo riferimento al livello consolidato del gruppo.
L’art. 121 del CRR3 stabilisce che le esposizioni verso controparti prive di rating esterno siano assegnate a una delle tre classi SCRA (A, B o C) in base alla loro capacità di rispettare specifici requisiti prudenziali, tra cui:

- i requisiti patrimoniali minimi ex art. 92, par. 1, del CRR;
- i requisiti aggiuntivi previsti dagli artt. 458 e 459 del CRR;
- i requisiti specifici di fondi propri ai sensi dell’art. 104 della CRD IV;
- il requisito combinato di riserva di capitale ex art. 128, par. 6 della CRD IV;
- eventuali altri obblighi prudenziali pubblici applicabili nei paesi terzi.

Secondo l’EBA, quando un ente privo di rating beneficia dell’esenzione di cui all’art. 7 CRR, la valutazione del grado SCRA può essere effettuata con riferimento ai requisiti consolidati della capogruppo nello Stato membro, e non esclusivamente a livello individuale.
In conclusione, le esposizioni verso enti esonerati non devono essere automaticamente classificate nella classe C, purché sia dimostrato che la società madre rispetti i requisiti patrimoniali consolidati, garantendo così un livello di solidità equivalente a quello previsto su base individuale.

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