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Luglio 2011

Chiarimenti di Banca d'Italia sul provvedimento del 10 marzo 2011 in materia di organizzazione e controlli antiriciclaggio.

Banca d'Italia ha emanato alcuni chiarimenti sul tema dell'antiriciclaggio, in particolare definendo e precisando i punti contenuti nel provvedimento del 10 marzo scorso, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
I chiarimenti di Banca d'Italia hanno riguardato i seguenti punti:
- il responsabile antiriciclaggio non deve avere responsabilità dirette di aree operative né essere dipendente da soggetti responsabili di queste aree. Ciò non impone tuttavia che il responsabile debba essere inserito necessariamente in strutture deputate esclusivamente a compiti di controllo;
- in caso di esternalizzazione della funzione l'intermediario deve comunque nominare un responsabile interno dotato, anche in questo caso, di requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità;
- il delegato alla segnalazione di operazioni sospette, nel caso in cui sia inserito in gruppi articolati di rilevanti dimensioni, può essere individuato in un unico delegato designato dai legali rappresentanti delle singole società del gruppo, anche se la nomina di più delegati risulta ammessa (purché in numero contenuto) e ciascuno competente per una determinata area geografica ovvero per tipologia di prodotto o servizio offerto. Questa scelta comporta comunque la realizzazione di una struttura di coordinamento che assicuri, tra l'altro, omogeneità e coerenza delle procedure e dei criteri di valutazione utilizzati, con l'ausilio di un patrimonio informativo condiviso da tutti i delegati;
- il provvedimento del 10 marzo 2011 trova applicazione nei confronti di entrambe le tipologie di società fiduciarie, sia quelle disciplinate dalla legge n. 1966 del 1939 sia quelle che potranno iscriversi in una sezione separata dell'Albo di cui all'art. 106 TUB.
 

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