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Gennaio 2011

Modifiche alla disciplina delle operazioni di cartolarizzazione.

Il 7° aggiornamento della Circolare dà applicazione in Italia alle innovazioni in materia di operazioni di cartolarizzazione, recependo anche le linee guida emanate dal Comitato delle autorità europee di vigilanza (CEBS).
Le nuove disposizioni accrescono il grado di armonizzazione della disciplina attraverso
criteri uniformi per il riconoscimento a fini prudenziali delle operazioni di cartolarizzazione
riguardanti anche la concessione e gestione del credito relativo alle attività da cartolarizzare; modificano il trattamento prudenziale delle linee di liquidità, prevedendo fattori di conversione più elevati e, dunque, maggiormente rispondenti alla rischiosità che tale forma di supporto ha evidenziato nel corso della crisi.
La disciplina prevede che le banche non possano assumere posizioni verso cartolarizzazioni nell’ambito delle quali il cedente o il promotore non abbiano reso noto di mantenere una quota di rischio (cd. retention).
Inoltre, al fine di incentivare una più consapevole assunzione dei rischi legati a tale
operatività, si prevede che le banche adottino presidi di carattere organizzativo.
I requisiti sono applicati alle posizioni detenute sia nel portafoglio bancario che in quello di negoziazione ai fini di vigilanza, secondo criteri di proporzionalità.
Le disposizioni in materia di retention e requisiti organizzativi si applicano alle operazioni realizzate dopo l'1 gennaio 2011.

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