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Novembre 2010
In attesa dei regolamenti della Consob, gli organi di controllo delle società quotate devono attuare, per il 2010, le disposizioni del Testo unico della revisione legale.
Gli organi di controllo delle società quotate (collegi sindacali, consigli di sorveglianza e comitati per il controllo sulla gestione, a seconda del sistema di governance) sono tradizionalmente chiamati a vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura di governo della società, inclusi i sistemi organizzativi, amministrativi e di controllo. Con l'entrata in vigore del Testo unico della revisione legale del 2010, e in assenza dei regolamenti della Consob, essi devono invece modificare i propri piani di lavoro, introducendo un'attenta vigilanza sull'efficacia dei sistemi di gestione del rischio, assumendo la veste anche di "comitato per il controllo interno e la revisione contabile" ex art. 19 del decreto legislativo 39/2010.
Tale comitato è obbligatorio per le società di interesse pubblico elencate nel decreto stesso (società quotate, banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio ecc.). Più che un organo aggiuntivo, il decreto sembra configurare proprio un onere aggiuntivo in capo al collegio sindacale, affidando a quest'ultimo ulteriori compiti di vigilanza, che vanno dal controllo sul processo di informativa finanziaria all'efficacia dei sistemi di controllo interno, dalla revisione interna alla gestione del rischio, dal controllo sulla revisione legale dei conti all'osservanza delle disposizioni normative.
All'organo di controllo è richiesto di accertare entro la fine dell'esercizio la presenza e l'efficacia di questi sistemi.