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Ottobre 2010
Valutazione delle operazioni in contante e obblighi di segnalazione.
Con Circolare prot. n. 297944 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione V del Dipartimento del Tesoro, emanata in data 11 ottobre 2010, il Ministero ha fornito dei chiarimenti in ordine agli obblighi di segnalazione per le operazioni in contante sospette.
L'art. 41, co. 1, del d.lgs. 231/07 stabilisce, dopo gli ultimi aggiornamenti, che "è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro".
La circolare, a questo proposito, chiarisce che "rimane ... esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta. La mera ricorrenza dell'indicatore di cui all'articolo 36 del decreto legge 78/2010 (il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro, ndr) non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, per la quale rimane quindi indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva".