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Settembre 2010

Attuazione della Direttiva Comunitaria 2008/48/CE: una significativa revisione della normativa applicabile agli intermediari finanziari.

Il D. Lgs. 141, recante l’attuazione della Direttiva 2008/48/CE, annuncia una profonda revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli intermediari finanziari sino ad oggi trattati nel Titolo V del TUB agli artt. 106-114, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
In sostanza scompariranno i players a rischio sistemico ex art. 107 del TUB, con il relativo elenco speciale, riconducendo tutti ad una disciplina che abolisce il regime del “doppio livello” cui era stata prima conformata e creando un’articolazione strutturata su di un unico livello, con la previsione di appositi elenchi per gli appartenenti al medesimo albo (art. 106). Nuovo elenco quindi per i soggetti che operano nel microcredito verso persone fisiche di cui alla nuova formulazione dell'art. 111 del TUB, così come nuovo elenco e regolamentazione per i confidi, che si dovranno adeguare alla regolamentazione generale, nonché per le casse peota – iscritte in sezione separata dell’elenco ex art. 111 – e per le agenzie di credito su pegno; elenchi questi tutti gestiti da apposito Organismo (art. 113).
L’entrata in vigore di tali norme regola un periodo di transizione in cui è consentito agli intermediari, già iscritti ex 106 o 107 del TUB, di continuare ad operare per un periodo massimo di 12 mesi successivi all'emanazione delle disposizioni attuative da parte del Ministero dell’Economia e finanze e Banca d’Italia.

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