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Marzo 2023

Banca d'Italia: aggiornamento Circolare n. 285/2013 in merito alle obbligazioni garantite.

Banca d’Italia ha aggiornato la Circolare n. 285/2013 introducendo modifiche significative al Capitolo 3 della Parte Terza incentrato sulle obbligazioni bancarie garantite in Italia, recependo così la nuova disciplina europea introdotta in Italia attraverso le disposizioni del Titolo I-bis- della legge 130/1999.
Tali disposizioni istituiscono un regime di vigilanza sui programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite (OBG) e assegnano alla Banca d’Italia la responsabilità della loro supervisione, la quale dovrà anche preventivamente autorizzare l’avvio di nuovi programmi di emissione di OBG rispettando le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione disciplinate dalle suddette modifiche.
Queste nuove regole inoltre specificano le informazioni che la banca istante deve trasmettere alla Banca d’Italia, ed indicano il contenuto del programma di emissione.
Il programma deve motivare gli elementi strutturali dell’operazione e suggerire i soggetti a vario titolo partecipanti. La banca istante deve anche allegare una relazione sui profili tecnici e sull’apparato organizzativo per la gestione del programma, in cui certifica la coerenza degli obiettivi a cui mira il programma con i livelli di rischio delineati nell’ambito del RAF.
Le disposizioni stabiliscono anche i criteri a cui attenersi per la valutazione delle istanze ricevute. Sono specificati gli aspetti applicativi dei requisiti strutturali delle OBG, con attenzione, tra le altre cose, alle condizioni per l’attribuzione ai titoli emessi dei marchi europei “obbligazione bancaria garantita europea” o “obbligazione bancaria garantita europea (premium)”.
Per ricorrere al marchio “obbligazione garantita europea (premium)” vi è ancora la necessità che le obbligazioni bancarie garantite emesse da banche italiane adempiano ai requisiti contenuti nell’articolo 129 CRR, compreso il requisito minimo di eccesso di garanzia uguale al 5%.
Le nuove disposizioni introducono specifici presidi di tipo organizzativo e di gestione dei rischi derivanti dal programma, obblighi di informazione per gli investitori, e delineano i poteri di vigilanza informativa e ispettiva conferiti alla Banca d’Italia.
In merito alla disciplina transitoria, il decreto legislativo n. 190/2021 precisa che non vi è necessità di autorizzazione della Banca d’Italia dei programmi di emissione già esistenti al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, ma essa è necessaria solo per l’avvio di nuovi programmi. Ad ogni modo, le banche devono garantire che le emissioni eseguite successivamente siano adeguate al nuovo assetto regolamentare, anche se nel contesto di programmi preesistenti.

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