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Febbraio 2023
Titoli non immobilizzati: documento integrativo OIC.
In data 21 giugno 2022, è stato pubblicato il D.L. 73/2022, convertito in L. 122/2022 sotto un profilo tecnico contabile, ovvero un documento interpretativo dell’OIC in materia di aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati.
In particolare, l’articolo 45 del D.L. 73/2022 riguarda i titoli di debito e di capitale (rispettivamente disciplinati da OIC 20 e OIC 21) appartenenti all’attivo circolante dello Stato Patrimoniale, valutati in base all’articolo 2426, comma 1, n. 9, del Codice civile al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Pertanto, sono esclusi da tale ambito di applicazione gli strumenti finanziari derivati, poiché disciplinati dall’OIC 32 e valutati al fair value. Tuttavia, i criteri di valutazione dell’OIC 32 rimangono invariati per i titoli oggetto di copertura del fair value e per i titoli ibridi quotati valutati secondo il paragrafo 50 dell’OIC 32.
La norma contenuta nella deroga si applica ai titoli di cui all’ultimo bilancio approvato (ad esempio, il 31 dicembre 2021) e ai titoli acquistati nell’attuale esercizio alla data di entrata in vigore del D.L. (ad esempio, l’esercizio 2022). La deroga può essere applicata anche a tutti i titoli non immobilizzati del portafoglio o a specifici titoli, anche se emessi dallo stesso emittente ma di specie diversa, a patto di motivare adeguatamente la scelta effettuata nella nota integrativa.
In termini di valutazione, l’articolo 45 comma 3-octies permette alle società di valutare i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio approvato, o al costo d’acquisizione per i titoli non presenti in tale bilancio, con l’eccezione delle perdite di carattere durevole che devono essere stimate in base ai principi contabili OIC 20 e OIC 21, in modo tale da evitare la svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio; tuttavia, continuano ad applicarsi altre disposizioni in tema di valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell’OIC 20 e di conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell’OIC 26.
La società che si avvale della facoltà prevista dall’articolo 45 comma 3-octies deve destinare a riserva indisponibile gli utili corrispondenti alla differenza tra i valori iscritti nell’ultimo bilancio approvato o al costo di acquisizione per i titoli acquistati nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.
Se gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti, la società deve destinare gli utili degli esercizi successivi a tal fine.
Inoltre, la deroga si applica solo ai titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato o a specifici titoli, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.