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Ottobre 2022
OIC: consultazione sulla valutazione dei titoli non immobilizzati.
L’OIC ha posto in pubblica consultazione, con termine il 2 novembre 2022, un documento interpretativo “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati” riguardante il Decreto-legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122), che analizza sotto il profilo tecnico-contabile le norme introdotte dall’articolo 45 comma 3-octies e 3-decies, applicabile ai soggetti diversi da quelli che adottano i principi contabili internazionali e le imprese di assicurazione di cui all’articolo 91, comma 2, del Codice civile delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.° 209.
Tale consultazione riguarda i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio e la riserva di utili di ammontare pari alla differenza tra il valore di iscrizione dei titoli ed il loro valore di mercato in periodi di particolare turbolenza dei mercati finanziari.
Rientrano nell’ambito di applicazione della norma i principi contabili nazionali all’OIC 20 “Titoli di Debito”, OIC 21 “Partecipazioni”, mentre non vi rientrano espressamente gli strumenti finanziari derivati, i titoli oggetto di copertura del fair value e i tioli ibridi disciplinati dall’OIC 32. La deroga si applica ai titoli iscritti nel bilancio 2021 ed ai titoli acquistati durante l’esercizio 2022, con la possibilità di applicazione a specifici titoli qualora ne venga motivata la scelta in nota integrativa.
In merito alle modalità di applicazione vengono citati i seguenti argomenti:
• La società che si avvale della facoltà di cui all’articolo 45 comma 3-octies del Decreto Legge valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2021;
• Le perdite di carattere durevole (OIC 20 e OIC 21);
• Le perdite di carattere durevole che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio (OIC 29);
• Le valutazioni al costo ammortizzato (OIC 20);
• La conversione dei titoli in valuta estera (OIC 26);
• La modalità di disposizione della riserva indisponibile.