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Giugno 2024
Nuovo Regolamento UE sul consolidamento prudenziale dei Gruppi di Imprese di Investimento.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2024/1771 del 13 marzo 2024, che completa il Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) con norme tecniche riguardanti l'ambito di applicazione e i metodi di consolidamento prudenziale per i gruppi di imprese di investimento.
Per chiarire i dettagli sull'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale dei gruppi di imprese di investimento, come previsto dall'articolo 7 del Regolamento (UE) 2019/2033, è necessario identificare i collegamenti che giustificano l'inclusione delle imprese strumentali, degli enti finanziari, delle imprese di investimento e degli agenti collegati all'interno di un gruppo specifico di imprese di investimento, holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista.
Per garantire l'efficacia e la neutralità della supervisione consolidata, è stato ritenuto necessario stabilire criteri che consentano alle autorità competenti di determinare l'esistenza di legami di controllo per tutti i gruppi di imprese di investimento nell'Unione Europea.
Al fine di considerare questi legami per la supervisione consolidata, sono state incluse nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale dell'impresa madre nell'Unione le imprese strumentali, gli enti finanziari, le imprese di investimento e gli agenti collegati quando esistono legami di controllo, influenza dominante, direzione unitaria o collegamenti orizzontali.
Secondo l'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), della Direttiva 2013/34/UE, l'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale deve includere i casi in cui le entità del gruppo di imprese di investimento sono soggette a direzione unitaria. Le autorità competenti devono quindi avere prove concrete di un efficace coordinamento delle politiche finanziarie e gestionali di queste entità.
In base all'articolo 22, paragrafo 7, lettere a) e b), della Direttiva 2013/34/UE, l'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale deve comprendere anche i casi di legami orizzontali tra due entità dove non è possibile determinare una società madre nell'Unione. In tali situazioni, l'autorità competente deve identificare quale entità debba eseguire il consolidamento e assumere il ruolo di impresa madre nell'Unione.
Nel calcolo del requisito patrimoniale minimo consolidato per un gruppo di imprese di investimento, le imprese madri nell'Unione devono sommare i requisiti patrimoniali minimi di ciascuna impresa di investimento al capitale iniziale degli enti finanziari soggetti a tale requisito, inclusi società di gestione del risparmio, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica.
Per determinare il requisito consolidato relativo alle spese fisse generali ai fini del consolidamento prudenziale, un'impresa madre nell'Unione deve calcolare l'ammontare delle spese necessarie al gruppo di imprese di investimento, sommando le spese dell'impresa madre nell'Unione e delle entità consolidate e, se non già incluse nei costi delle imprese di investimento, i costi degli agenti collegati.