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Giugno 2024

Regolamento UE 2024/1728: Norme per l'Identificazione dei Gruppi di Clienti Connessi nell'Unione Europea.

Il Regolamento delegato (UE) 2024/1728, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 giugno 2024, integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) attraverso norme tecniche che specificano quando si verificano le condizioni per l’identificazione dei gruppi di clienti connessi.
Il concetto di "gruppi di clienti connessi", richiesto dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del CRR, mira a identificare persone fisiche o giuridiche strettamente legate da fattori di rischio particolari, giustificando un trattamento unitario sotto il profilo del rischio.
In sintesi, secondo gli standard tecnici recentemente pubblicati:
•    Se non è chiaro a quale categoria specifica di connessioni appartengano diverse persone, si applicherà il principio di prudenza, presumendo l'esistenza di un insieme unitario sotto il profilo del rischio.
•    Connessioni basate solo su fattori esterni comuni come geografia o settore non porteranno all'identificazione di gruppi di clienti connessi.
•    La condizione di controllo sarà considerata soddisfatta se due o più persone giuridiche rientrano nello stesso bilancio consolidato, anche senza esposizioni dirette verso la persona che esercita il controllo, poiché le difficoltà finanziarie in un gruppo possono influenzare anche entità non direttamente esposte.
•    Il possesso della maggioranza dei diritti di voto o l'influenza dominante su altre entità o persone giuridiche soddisferà le condizioni per il riconoscimento di un legame di controllo.
•    La capacità di influenzare decisioni strategiche o operazioni importanti di altre entità o di coordinare la gestione di più persone giuridiche costituirà un'influenza sufficiente per riconoscere un legame di controllo.
•    Se due o più persone sono connesse attraverso un legame di controllo e sono economicamente interdipendenti, formeranno un insieme unitario globale sotto il profilo del rischio.
•    Gli enti valuteranno separatamente ciascun caso per determinare se esista una coesistenza di controllo e dipendenza economica, basandosi su circostanze individuali.
•    Se esiste una dipendenza economica tra persone appartenenti a gruppi di controllo diversi, queste dovrebbero essere raggruppate in un unico gruppo globale di clienti connessi, includendo il gruppo di controllo, le persone economicamente dipendenti e quelle controllate da loro.
•    In presenza di circostanze eccezionali che escludono l'esistenza di un insieme unitario sotto il profilo del rischio, l'ente deve dimostrare che due o più persone fisiche o giuridiche non costituiscono un gruppo unitario, nonostante soddisfino le condizioni per essere considerati clienti connessi.

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