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Aprile 2021

OIC: Sospensione degli ammortamenti in bilancio.

L’Organismo italiano di contabilità (OIC) ha pubblicato un documento interpretativo della legge 13 ottobre 2020, n. 126 relativamente alle disposizioni transitorie introdotte in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti.
Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le disposizioni dei commi 7-bis – 7- quinquies dell’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) come modificato in sede di conversione dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 e si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile, oltre che, alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
In particolare viene introdotta una facoltà di deroga esclusivamente al disposto dell’articolo 2426, primo comma, n. 2 del codice civile riguardante l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo.
L’ambito di applicazione della norma è relativo all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali riferite all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2020 ossia il 15 agosto 2020 (e.g bilanci al 31 dicembre 2020).
L’esercizio della facoltà dell’articolo 60 della Legge n.126 del 13 ottobre 2020 non esclude la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali ai sensi dall’articolo 110 commi 1-7 della Legge n.126 del 13 ottobre 2020.
Ancorché la norma non richiami esplicitamente la possibilità di applicare la deroga anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio 2020, tuttavia, evidenzia l’OIC, in coerenza con le disposizioni relative alle altre immobilizzazioni, la deroga è applicabile anche a tali immobilizzazioni. Il calcolo della quota di ammortamento, per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, segue il disposto del par. 61 dell’OIC 16 – Immobilizzazioni Materiali.

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