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Aprile 2021
RTS: Fattori di ponderazione del rischio per i finanziamenti specializzati.
Pubblicato in data 14 aprile in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2021/598 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) per l’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati.
Secondo il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti non sono in grado di stimare la probabilità di default («PD»), o per le quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano determinati requisiti, l’ente è tenuto ad assegnare i fattori di ponderazione del rischio a norma dell’articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, attribuendo l’esposizione a una delle categorie della tabella 1 di cui allo stesso articolo 153, paragrafo 5, primo comma, in base alla valutazione dell’esposizione da esso effettuata sulla base di ciascuno dei fattori di cui al secondo comma della stessa disposizione.
Poiché le esposizioni da finanziamenti specializzati appartengono alla classe delle esposizioni verso imprese nell’ambito del metodo IRB e dato che il metodo di assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio a tali esposizioni specificato all’articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 è una forma di sistema di rating, le norme tecniche di regolamentazione per l’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati stabilite dal presente regolamento dovrebbero applicarsi in aggiunta alle norme generali sull’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni verso imprese e agli altri requisiti relativi ai sistemi di rating nell’ambito del metodo IRB.
Il fine dei sopracitati RTS è quello di armonizzare l’allocazione delle esposizioni da finanziamenti specializzati nelle diverse categorie, tramite il calcolo dei valori in base ai quali i fattori possono essere collegati alle categorie di rischio stabilite nella tabella 1 di cui allo stesso articolo 153, paragrafo 5.