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Giugno 2019
Attuazione del Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 e degli Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Il 26 giugno 2019 Banca d'Italia ha pubblicato il resoconto della consultazione avviata a marzo 2019 in merito alle modifiche conseguenti all'applicazione della definizione di default prudenziale prevista dalle Linee Guida EBA e alla definizione della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato previste dal Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 per le banche e i gruppi bancari, le SIM e i gruppi di SIM. Le principali novità introdotte riguardano:
1) le soglie di rilevanza per la classificazione dell'esposizione creditizia scaduta in stato di default;
2) i criteri di calcolo dei giorni di scaduto per la classificazione a default;
3) i criteri di uscita dallo stato di default;
4) gli indicatori di probabile inadempimento.
In merito al primo punto, il Regolamento Delegato prevede soglie di rilevanza espresse in termini assoluti pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le altre esposizioni, e in termini relativi pari all'1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale.
Per le modalità di calcolo della soglia di rilevanza il Regolamento Delegato stabilisce che le soglie di cui sopra devono essere superate per 90 giorni consecutivi e non prevede la possibilità di compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate. Per i criteri di uscita dallo stato di default le Linee Guida EBA stabiliscono che un'esposizione precedentemente classificata in stato di default può essere riclassificata a uno stato di non default solo nel caso in cui siano trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui la condizione per la classificazione in stato di default non è più soddisfatta. Infine, in relazione all'ultimo punto, le Linee Guida EBA forniscono una serie di indicatori qualitativi e quantitativi che le banche devono considerare ai fini della valutazione unlikeliness to pay, quali ad esempio una certa riduzione del valore dell'obbligazione finanziaria in sede di ristrutturazione.
La nuova disciplina si applicherebbe a partire dal 31 dicembre 2020 sia in caso di utilizzo della metodologia standardizzata che in caso di utilizzo dei modelli avanzati di tipo IRB e comporterà l'adeguamento delle circolari Banca d'Italia n. 115/1990, n. 272/2008, n. 285/2013 e n. 262/2005.