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Giugno 2019
Banca d'Italia: modifiche alla "Qualità del credito" della Circolare n. 272.
Banca d’Italia, al fine di allinearsi al Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 (di seguito RD) e all’articolo 178 del Regolamento n. 575/2013 (EBA/GL/2016/67, di seguito GL), ha pubblicato la comunicazione con cui apporta alcune modifiche alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni di vigilanza e nel bilancio delle banche. In particolare, le variazioni riguardano il paragrafo “Qualità del credito” della Circolare 272 “Matrice dei conti” e si applicano alle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e al bilancio bancario.
Banca d'Italia apporta le seguenti modifiche:
- le banche, nell’identificazione e nella classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate, devono tener conto della definizione di default presente all’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- le esposizioni creditizie deteriorate, durante il “cure period” di 3 mesi, dovranno continuare a essere segnalate nella categoria dov’erano precedentemente classificate (paragrafo 71.a delle GL).
- allineamento all’RD e alla Circolare 285 delle soglie di rilevanza, oltre le quali decorre il conteggio dei giorni di scaduto. In particolare i limiti previsti sono: un limite assoluto pari a 100 euro (se le esposizioni scadute sono determinate verso il debitore, la soglia dei 100 euro è valida solo per le esposizioni retail mentre per le esposizioni diverse il limite è pari a 500 euro) e un limite relativo pari all’1% del rapporto tra l’ammontare complessivo scaduto e/o sconfinante e l’importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore/dell’intera transazione.
- nessuna possibilità di compensazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili su altre linee di credito relative allo stesso debitore;
- recepimento di una serie di trattamenti specifici definiti dalle GL, per esempio per le operazioni di factoring è prevista l’applicazione del par. 23 d) e dei parr. da 27 a 32 delle Guidelines.
Le modifiche dovranno essere applicate alle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2020 e ai bilanci chiusi o in corso a tale data.