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Luglio 2019
OIC: pubblicata in consultazione la bozza del principio contabile “Passaggio ai principi contabili nazionali”.
L’OIC ha pubblicato in consultazione (che avrà termine il 15 ottobre) la bozza del principio contabile “Passaggio ai principi contabili nazionali”. La bozza propone le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole contabili.
Il documento è corredato dall’appendice A che elenca le eccezioni al principio generale dell’applicazione retroattiva, e dall’appendice B, che non è parte integrante, che contiene alcuni esempi e le motivazioni alla base delle scelte contabili fatte dall’OIC, che non sono parte integrante del principio contabile.
Il documento definisce «data di transizione» la data di apertura del periodo comparativo del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali: se questo si riferisce al 31.12.T, la data di transizione è l’1 gennaio dell’esercizio T-1.
La regola generale comporta l’applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali, che emerge quando sussiste una differenza tra il principio contabile adottato in precedenza e il nuovo principio.
Sono previste numerose eccezioni all’applicazione retroattiva che tengono conto delle difficoltà che possono renderla eccessivamente onerosa oppure come stabilito dall’articolo 2423, comma 4, del Codice civile, anche per effetti irrilevanti.
Alcuni esempi sono:
• Titoli e partecipazioni: si deve procedere alla classificazione degli stessi tra «attivo circolante» e «attivo immobilizzato» in sostanziale continuità, ove possibile, con la classificazione seguita nel precedente bilancio.
• Imposte differite attive già rilevate: valutazione dei criteri d’iscrizione in base ai principi nazionali che prevedono la «ragionevole certezza» del loro futuro recupero, invece della «probabilità» richiesta dai principi internazionali.
Per quanto riguarda i Crediti infine, non è prevista un’eccezione al principio generale di applicazione retroattiva, perché deve esservi una valutazione caso per caso.