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Maggio 2019
UIF: le valute virtuali; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
La continua evoluzione delle valute virtuali ha comportato la necessità di regolamentare i rischi a loro connessi, in particolare includere questi strumenti nell’ambito di applicazione della normativa relativa alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Già nel 2015 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) sollevò la necessità di monitorare, ai fini dell’antiriciclaggio, le operatività connesse con valute virtuali. Nel 2017 con la riforma del D. lgs. 231/2007 sono stati inclusi tra i destinatari della normativa antiriciclaggio i prestatori di servizi di valute virtuali “limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da, ovvero in valute aventi corso forzoso”. Con la quinta direttiva antiriciclaggio (direttiva 2018/843) rientreranno nell’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
In questo ambito il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) ha identificato come le valute virtuali (Virtual asset) possano essere utilizzate a scopo d’investimento e le attività a cui bisogna rivolgere una maggiore attenzione. In particolare, i soggetti prestatori di servizi relativi all’utilizzo delle valute virtuali sono tenuti a rispettare le normative nazionali di prevenzione, i regimi di licenza o registrazione e i controlli di compliance.
Dalle segnalazioni ricevute, la UIF ha comunicato che meritano attenzione anche le attività di creazione anomala di provvista per l’effettuazione di acquisti di Virtual asset e di raccolta di fondi da una pluralità di soggetti (ricariche di carte prepagate, accrediti di bonifici, ripetuti versamenti di contanti, ma di ammontare rilevante). Sono da monitorare anche i casi in cui il Virtual Asset venga usato in operazioni speculative.
I destinatari della normativa sono tenuti all'attenta analisi dei soggetti coinvolti e delle caratteristiche delle operatività connesse con l'utilizzo di Virtual Asset. Le informazioni necessarie per il pronto intervento su operazioni sospette devono essere disponibili all'interno dell'organizzazione aziendale.
Infine nel caso di operazioni sospette queste dovranno essere segnalate tempestivamente all'Unità di Informazione Finanziaria per L'Italia, eventualmente utilizzando l'apposita nota "P12-VIRTUAL ASSET".