News

Marzo 2019

Banca d'Italia: Il Bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati che non applicano i principi contabili internazionali – Comunicazione Banca d’Italia del 15 marzo 2019.

Il nuovo articolo 2-bis del d. lgs. n. 38/2005, introdotto dall’art. 1, comma 1070, della l. n. 145, del 30 dicembre 2018, stabilisce che i soggetti che erano obbligati ad applicare, nella redazione dei propri bilanci, i principi contabili internazionali possono applicare tali principi in via facoltativa se non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Tale facoltà, ai sensi del successivo comma 1071, decorre dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della nuova norma (esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018).
Per rispondere al quesito relativamente a quali sarebbero le disposizioni a cui ci si deve attenere, per redigere il bilancio d’esercizio e consolidato, le banche e gli altri intermediari vigilati (ossia gli intermediari finanziari iscritti nell’albo unico, le SIM, le SGR, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento e le relative capogruppo) che decidano di applicare le disposizioni contabili nazionali, la Banca d’Italia ha pubblicato il 15 marzo una comunicazione alla quale gli intermediari fanno riferimento per la compilazione del bilancio, d’esercizio e consolidato, chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.
A questa farà seguito un’ulteriore nota relativa ai criteri che gli intermediari devono seguire per la compilazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza disciplinate dalla Banca d’Italia.
Con riguardo agli esercizi successivi la Banca d’Italia si riserva di emanare sia disposizioni più dettagliate in materia di forme tecniche dei bilanci degli intermediari che non applicano i principi contabili internazionali sia aggiornamenti alle segnalazioni di vigilanza per adeguarne il contenuto alla possibilità di applicare le disposizioni contabili nazionali.

Torna indietro