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Aprile 2019
OIC: pubblicazione documento interpretativo n.5 “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa”.
Il documento interpretativo 5, che si occupa della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, sottolinea come le partecipazioni rivalutabili, di controllo e di collegamento, siano soltanto quelle immobilizzate, come previsto dalla legge 342/2000 riportata nell’appendice legislativa.
La rivalutazione introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali e le partecipazioni immobilizzate: sono esclusi i beni utilizzati in base a contratti di leasing che possono essere rivalutati solo se già riscattati perché soltanto in questo caso sono iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice.
Il valore massimo della rivalutazione è determinabile tramite il criterio del valore d’uso oppure il criterio del valore di mercato (rivalutazione che deve essere effettuata nel bilancio 2018 con riferimento a tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea).
In via generale, la rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o immateriale non comporta la modifica della vita utile: resta ferma la necessità, ai sensi dei principi contabili Oic 16 (Immobilizzazioni materiali), e Oic 24 (Immobilizzazioni immateriali), di aggiornare la stima della vita utile nel caso in cui si sia verificato un mutamento delle originarie condizioni di stima.
Ne consegue che gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, perché la rivalutazione è operazione successiva e l’ammortamento dei maggiori valori inizia dall’esercizio successivo a quello nel quale è effettuata la rivalutazione. I maggiori valori iscritti nell’attivo circolante sono riconosciuti anche ai fini fiscali e, pertanto, alla data di rivalutazione, non sorge alcuna differenza temporanea, essendo il valore contabile pari al valore fiscale.
Nei bilanci successivi saranno iscritte le imposte differite attive (anticipate), se recuperabili, perché i maggiori valori saranno riconosciuti a decorrere dal terzo esercizio successivo al 2018. Infatti, negli esercizi precedenti a quello in cui gli ammortamenti diventano fiscalmente deducibili, emergono differenze temporanee sulle quali devono essere considerate le imposte differite attive (Oic 25).
Nella nota integrativa saranno da illustrare le modalità adottate per la rivalutazione, anche coerentemente con quanto richiesto dagli altri principi contabili nazionali.