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Marzo 2019
UIF: Pubblicate le istruzioni in materia di comunicazioni oggettive.
In attuazione dell'art. 47 del d. lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato le istruzioni in materia di comunicazioni oggettive. In particolare il provvedimento prevede che i destinatari (banche, IMEL e IP con sede legale e amministrazione centrale in Italia o in altro Stato membro ma tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia, succursali insediate in Italia di tali intermediari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo e poste italiane spa) inviino alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
I destinatari che non effettuano nel corso del mese alcuna operazione di questo tipo inviano comunque alla UIF una comunicazione negativa. La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 231/2007 quando l'operazione stessa non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta oppure non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera però dall'invio della comunicazione oggettiva.
I destinatari trasmettono le comunicazioni oggettive in via telematica in formato XML tramite il portale Infostat-UIF, previa adesione al sistema di segnalazione on-line. Queste comunicazioni sono trasmesse alla UIF dal responsabile della funzione antiriciclaggio entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.
L'obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre dal mese di aprile 2019, in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15 settembre 2019).