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Dicembre 2018
Aggiornamento dei criteri per l’applicazione del “divieto di interlocking”.
L’art. 36 del Decreto Salva Italia ha introdotto il divieto di interlocking, o meglio, il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nel mercato del credito, assicurativo o finanziario.
Nel 2012 le Autorità di Vigilanza pubblicarono i criteri per promuovere l’applicazione uniforme del disposto della norma: in particolare si decise che il divieto fosse applicabile solo nei casi di cariche incrociate detenute in imprese o gruppi di dimensioni rilevanti per la tutela della concorrenza prendendo come riferimento l’articolo 16 della legge n. 287/90 (ovvero l’antitrust) che fissa una soglia minima di fatturato totale realizzato dall’impresa o dal gruppo oggetto dell’acquisizione per circoscrivere le concentrazioni rilevanti. Tale fatturato, realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, è pari ad almeno 47 milioni di euro e per le banche e gli altri intermediari finanziari è pari a un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine, mentre per le imprese di assicurazione è dato dal valore dei premi incassati. Gli aggiornamenti periodici della soglia prevista dalla legge 287/90 si estendono automaticamente a questi criteri applicativi: per tale ragione nel 2017 con provvedimento dell’AGCM n. 26471 del 14/03/2017 la soglia fu innalzata a 50 milioni con conseguente applicazione anche ai fini del divieto di interlocking.
Con la legge 4 agosto 2017, n. 124 l’articolo sull’antitrust è stato significativamente modificato sia nei presupposti dell’obbligo (riferiti al fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate) sia nella soglia di materialità ridotta a 30 milioni di euro.
Nell’ambito dei criteri applicativi si è comunque deciso di mantenere operativo il collegamento con la legge antitrust chiarendo che, per la modifica operata dalla legge sopracitata non si avrà più riguardo alla soglia dimensionale riferita a una sola delle imprese in cui il soggetto detiene cariche, bensì la soglia minima di fatturato dovrà essere individuata in capo ad almeno due intermediari fra quelli in cui il soggetto abbia cariche incrociate. La soglia è pari a 30 milioni di Euro.