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Dicembre 2018
Al vaglio del Senato il ddl che stabilisce l'obbligatorietĂ del modello organizzativo 231 e dell'Organismo di Vigilanza.
È stato presentato e assegnato alla commissione Giustizia del Senato il disegno di legge 726 che punta alla modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
In particolare l'articolo 1 introduce il comma 3-bis all'art. 1 del decreto legislativo n.231/2001 prevedendo l'obbligatorietà del modello organizzativo e dell'organismo di vigilanza per le società che superino determinati requisiti patrimoniali o economici. Nel dettaglio, il nuovo comma prevede che: "Tutte le società a responsabilità limitata (Srl), le società per azioni (SpA), le società in accomandita per azioni (SApA), le società cooperative (Sooc. Coop.) e le società consortili che anche solo in uno degli ultimi tre esercizi abbiano riportato un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non inferiore a 4.400.000 euro, o ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori a 8.800.000 euro, nonché le società che controllino, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una o più Srl, SpA, SApA, Sooc. Coop. e società consortili che superino i predetti limiti, approvano con delibera del consiglio di amministrazione, dell’organo amministrativo o dell’assemblea dei soci il modello di organizzazione e gestione di cui al decreto 231/2001 e nominano l’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) dello stesso decreto, depositando presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza la delibera consiliare o la decisione dell’organo amministrativo o la delibera assembleare di approvazione del modello di organizzazione e gestione e di nomina dell’organismo di vigilanza entro dieci giorni dall’adozione della stessa."
L’entrata in vigore di questo nuova disposizione non solo sancirebbe l’obbligatorietà del modello organizzativo e dell’organismo di vigilanza ma determinerebbe anche la necessità di depositare la delibera del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea dei soci. La violazione dell’obbligo di deposito o il deposito tardivo comporterebbero il pagamento di una sanzione amministrativa.