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Marzo 2019

Pubblicato il Regolamento UE 2019/402 che adotta le modifiche allo IAS 19 in tema di "Modifica, riduzione o estinzione del piano".

Il 14 marzo 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il regolamento UE 2019/402 della Commissione del 13 marzo 2019 che adotta "Modifica, riduzione o estinzione del piano (Modifiche allo IAS19)". Nello specifico le modifiche hanno interessato il par. 99 dello IAS 19 prevedendo che: "quando determina il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate, o un utile o perdita al momento dell'estinzione, l'entità deve rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti utilizzando il fair value (valore equo) corrente delle attività a servizio del piano e le ipotesi attuariali correnti (inclusi i tassi d'interesse di mercato correnti e altri prezzi di mercato correnti), riflettendo:
a) i benefici offerti dal piano e le attività a servizio del piano prima della modifica, della riduzione
o dell'estinzione del piano;
b) i benefici offerti dal piano e le attività a servizio del piano dopo la modifica, la riduzione
o l'estinzione del piano."
E' stato inoltre inserito il par. 122A il quale stabilisce che nel caso in cui l'entità ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti in conformità con il par. 99 l'entità deve determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando le ipotesi attuariali utilizzate per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al par. 99, lett. b. Anche per quanto riguarda il calcolo degli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti nel caso di modifica, riduzione o estinzione del piano la base di calcolo dovrà essere la passività (attività) netta per benefici definiti determinata in conformità al par. 99, lett. b.
Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2019 o successivamente.

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