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Ottobre 2018
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione - 25° Aggiornamento della Circolare 285.
Con il 25° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le banche”, è stato interamente sostituito il Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”.
Le disposizioni del documento sono adottate sulla base degli articoli 53 e 67 del Testo Unico Bancario (TUB). Esse danno attuazione alla direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 relativamente alle previsioni in essa contenute in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.
La disciplina dell’Unione europea ricomprende espressamente le politiche e le prassi di remunerazione e incentivazione nell’ambito degli assetti organizzativi e di governo societario delle banche e dell’attività di controllo da parte delle autorità di vigilanza. La CRD IV reca principi e criteri specifici a cui le banche devono attenersi al fine di:
- garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione;
- gestire efficacemente i possibili conflitti di interesse;
- assicurare che il sistema di remunerazione tenga opportunamente conto dei rischi, attuali e prospettici, del grado di patrimonializzazione e dei livelli di liquidità di ciascun intermediario;
- accrescere il grado di trasparenza verso il mercato;
- rafforzare l’azione di controllo da parte delle autorità di vigilanza.
L’obiettivo è pervenire a sistemi di remunerazione, in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un’eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema finanziario nel suo complesso.
Le presenti disposizioni si integrano con i regulatory technical standards (RTS) emanati dalla Commissione europea, su proposta dell’EBA, ai sensi della CRD IV. Questi hanno carattere vincolante e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.