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Luglio 2018

Banca d'Italia: in consultazione la nuova disciplina in materia di conservazione dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio.

Banca d'Italia ha posto in consultazione il documento contenente la nuova disciplina in materia di conservazione dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del d. lgs. n. 231 del 21 novembre 2007. La novità, rispetto al passato, risiede nella possibilità data agli intermediari di decidere tra due modalità con cui rendere disponibili i dati e le informazioni alle Autorità. Nello specifico essi potranno limitarsi a estrarre i dati dal sistema di conservazione prescelto, sulla base di specifiche tecniche e di standard forniti dalle disposizioni in consultazione oppure decidere di avvalersi di archivi dedicati (c.d. "archivi standardizzati) conformi sempre agli standard previsti nel documento in consultazione. Tra quest'ultimi rientrano gli archivi già istituiti alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 90 del 2017 – in particolare l’archivio unico informatico (AUI) – richiamati anche dall’articolo 34, comma 3 del decreto.
La prima modalità massimizza la semplificazione per gli intermediari, che possono estrarre i dati dai sistemi contabili-gestionali già in uso, la seconda invece tiene conto della circostanza che il settore finanziario ha già sostenuto i costi per la costituzione e la tenuta dell'AUI e può trovare conveniente continuare a rendere disponibili i dati necessari in tal modo. Per contenere gli oneri per gli intermediari, le disposizioni confermano l’esclusione dell’obbligo di rendere disponibili secondo modalità standardizzate i dati relativi a una serie di rapporti e/o operazioni, in considerazione della minore rilevanza che essi assumono ai fini della vigilanza antiriciclaggio. Si esentano quindi gli intermediari dall'obbligo di rendere disponibili, con le modalità standardizzate, i dati e le informazioni relativi a rapporti con specifiche tipologie di clientela a basso rischio (ad esempio, intermediari bancari e finanziari).
Inoltre è stabilita una soglia di importo unitario pari o superiore a € 5.000 al di sotto della quale i dati relativi alle operazioni non devono essere resi disponibili con modalità standardizzate alle Autorità. Viene anche eliminato l'obbligo di individuazione delle operazioni frazionate risolvendo così alla radice le problematiche applicative legate a questa tipologia di operazioni.

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