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Settembre 2018

Revisione della disciplina delle Obbligazioni Bancarie Garantite - 23° Aggiornamento della Circolare 285.

Con il 23° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le banche”, è stato inserito un nuovo paragrafo che permette l’avvio di programmi di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) anche alle banche emittenti le OBG e/o cedenti le attività alla società cessionaria, che detengono fondi propri inferiori alla soglia di 250 milioni di euro. L’avvio è soggetto a una valutazione condotta in via preventiva da Banca d’Italia che dia evidenza dei seguenti elementi:
- gli obiettivi perseguiti attraverso l’emissione, i rischi connessi e l’impatto sugli equilibri economico-patrimoniali della banca attuali e prospettici;
- l’adeguatezza delle policy, dei meccanismi di gestione dei rischi, delle procedure organizzative e di controllo anche in caso di insolvenza o risoluzione;
- l’adeguatezza delle competenze professionali in materia di obbligazioni garantite sviluppate del personale responsabile dell’amministrazione e dei controlli sul programma;
- il rispetto dei limiti della cessione degli attivi e la conformità delle disposizioni sulla composizione del patrimonio separato e sul rapporto minimo di collateralizzazione.
La comunicazione è corredata da una relazione della funzione di compliance che attesta la sussistenza dei requisiti. L’emittente deve comunicare alla Banca d’Italia eventuali progetti di modifica al programma di emissione con impatti sul rispetto dei requisiti previsti, che incidono sul profilo di rischio dei titoli o sugli equilibri tecnici aziendali. La banca può procedere alla prima emissione a valere sul programma solo dopo che sono decorsi 60 giorni dalla comunicazione alla Banca d’Italia senza che questa abbia avviato un procedimento amministrativo diretto ad accertare se, in relazione alle modifiche prospettate, sussistono i requisiti stabiliti dal presente paragrafo. Il procedimento termina entro 60 giorni dall’avvio e può concludersi con il divieto di dare attuazione alle modifiche.
Restano invece invariate per le banche che detengono fondi propri almeno pari a 250 milioni di euro le attuali previsioni, che non prevedono una comunicazione preventiva alla Banca d’Italia.

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