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Luglio 2018

UIF: poste in consultazione le "Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive".

È stato pubblicato in consultazione sul sito internet dell'UIF il provvedimento in tema di "comunicazioni oggettive". Tale documento recepisce le nuove disposizioni dell'art. 47, comma 1, del D. lgs. 90/2017 che prevedono la trasmissione con cadenza periodica all'UIF da parte dei soggetti obbligati di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'UIF, con le "istruzioni in materia di comunicazioni oggettive", impone quindi a banche, Poste italiane, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica presenti in Italia di inviare, con cadenza mensile, una comunicazione che contenga ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di contante per importi pari o superiori a 10mila euro da parte dello stesso cliente esecutore. Il periodo di rilevazione sarà il mese solare e tale cifra dovrà essere comunicata anche se realizzata attraverso più operazioni singole pari o superiori a mille euro. L'intento di questo provvedimento è quello di alleggerire i numeri di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) evitando inefficienti duplicazioni informative e dunque riducendo SOS di scarsa rilevanza e meramente cautelative.
L'invio dovrà seguire le regole previste per le SOS e lo stesso canale per queste utilizzato (il portale Infostat-Uif della Banca d'Italia). I singoli invii dovranno avvenire entro il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento. L'art. 6 del regolamento dà inoltre facoltà, in qualsiasi momento, di inviare una comunicazione sostitutiva nei casi in cui siano necessarie integrazioni o rettifiche. Le stesse operazioni eventualmente comunicate secondo questi criteri potranno diventare anche SOS esclusivamente quando:
- presentano collegamenti con operazioni di diverso tipo, facendo desumere operatività sospette;
- vengono effettuate da clienti che hanno un profilo soggettivo marcatamente anomalo.
Si sottolinea infine che l'inoltro di una SOS su una posizione non esonera dalla comunicazione oggettiva relativa alla medesima.
Questi nuovi obblighi decorreranno dall’emanazione della versione finale del provvedimento sul sito dell’UIF e saranno gli stessi responsabili della funzione antiriciclaggio a occuparsene, a meno che non abilitino altri soggetti, rimanendo ferma la loro responsabilità.

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