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Aprile 2018
Banca d'Italia: in consultazione le modifiche alle disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio.
Banca d'Italia ha posto in consultazione le nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l’utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Agli intermediari è richiesto di definire una policy che indichi in modo analitico e motivato le scelte compiute per adempiere agli obblighi antiriciclaggio e per dare attuazione ai principi di proporzionalità e di approccio al rischio rafforzati dal nuovo decreto. In esse inoltre si individuano i principi generali della metodologia di autovalutazione richiesta dal nuovo dettato; vengono definiti il compito e il ruolo che deve svolgere il punto di contatto dei prestatori di servizi di pagamento e degli IMEL comunitari operanti in Italia.
I compiti del responsabile delle SOS e i relativi requisiti sono disciplinati in linea di continuità con le precedenti disposizioni ad eccezione delle seguenti modifiche:
- vengono irrobustiti i requisiti di indipendenza, autorevolezza, professionalità del responsabile e gli obblighi di riservatezza della sua attività, nonché la procedura riguardante l’eventuale conferimento della delega a soggetti diversi dal legale rappresentante;
- negli intermediari di rilevanti dimensioni, si precisa la possibilità di assegnare la delega per le SOS a più persone fisiche;
- si introduce l’obbligo, per il responsabile SOS, di valutare le operazioni sospette delle quali abbia avuto conoscenza in qualunque modo, anche senza un input di primo livello.
Altre modifiche mirano a chiarire e aggiornare le previsioni del precedente provvedimento e a estendere a tutti gli intermediari alcune soluzioni già previste nella disciplina sui controlli interni delle banche dettata dalla Circolare n. 285 del 2013 della Banca d’Italia. In particolare:
- i compiti della funzione antiriciclaggio e i requisiti del relativo responsabile sono definiti in continuità con le precedenti disposizioni, salvo limitate modifiche;
- si conferma l’obbligo per gli intermediari di garantire presidi organizzativi minimi;
- si esentano dall’obbligo di condurre l’esercizio di autovalutazione i confidi “minori”;
- si definisce un quadro di riferimento più esteso e articolato per i gruppi, conferendo un ruolo preminente all’attività di direzione, coordinamento e controllo della capogruppo.