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Febbraio 2018

Comunicazione della Banca d'Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari.

Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione fornendo le modalità con le quali dovranno essere adempiuti gli obblighi previsti dal suddetto Decreto e i criteri che la medesima utilizzerà per i propri compiti di vigilanza. Tali indicazioni sono applicabili dal 10/02/2018 sia durante il periodo transitorio (fino al 31/03/2018) sia in quello successivo, fino all’entrata in vigore della nuova normativa.
Di seguito vengono elencati i criteri applicativi:
- fino al 31/03/2018 gli intermediari si atterranno alle previsioni dei provvedimenti di Banca d’Italia emanati in base alle vecchie previsioni di legge ove queste siano compatibili con la nuova disciplina;
- il Provvedimento di Banca d’Italia 10/03/2011 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni risulta, in linea generale, compatibile con il nuovo quadro normativo primario ed è pertanto applicabile;
- il Provvedimento 03/04/2013 in materia di Archivio Unico Informatico non è più in vigore: permangono tuttavia obblighi di conservazione dei dati per l’assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio (artt. 31 e 32 del Decreto). In attesa che Banca d’Italia emani norme di attuazione in merito, l’utilizzo su base volontaria dell’Archivio Unico Informatico costituisce modalità idonea ad assolvere questi obblighi.
- il Provvedimento 03/04/2013 recante disposizioni in materia di adeguata verifica si applica nella misura in cui precisa aspetti che le nuove disposizioni disciplinano in linea di continuità con quelle abrogate. In particolare il nuovo Decreto disciplina diversamente, dall’art. 17, all’art. 30, i) le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica; ii) i criteri di determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche; iii) le misure semplificate e rafforzate, per alcuni aspetti, di adeguata verifica della clientela; iv) le regole in materia di esecuzione da parte di terzi dell’adeguata verifica. Le nuove disposizioni modificano le definizioni di PEPs, sottoponendo automaticamente anche i soggetti residenti in Italia alle disposizioni speciali rafforzate.
Risultano invece inapplicabili poiché incompatibili la “parte terza: misure semplificate di adeguata verifica” e l’“Allegato 1: individuazione del titolare effettivo sub 2”.

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