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Dicembre 2017

Circolari Banca d'Italia n. 115 e 272 - Aggiornamenti n.23 e n.10 del 28 dicembre 2017.

Il 28 dicembre 2017 Banca d'Italia ha pubblicato il 23° aggiornamento alla circolare n. 115 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata" e il 10° aggiornamento alla circolare n. 272 "Matrice dei conti". Essi recepiscono le novità introdotte dal principio contabile IFRS9 e le modifiche adottate sono allineate a quelle operate nelle disposizioni sul bilancio bancario e degli altri intermediari IFRS in modo da contenere gli oneri segnaletici in capo agli intermediari. Questi interventi si inseriscono all'interno della revisione delle modalità di gestione, rappresentazione e trasmissione delle segnalazioni di vigilanza che, in base alla comunicazione della Banca d'Italia del 22 giugno 2016, prevede l'abrogazione delle disposizioni segnaletiche presenti nelle circolari 115 e 272 lasciando spazio, anche per il primary reporting, alla segnalazione delle informazioni secondo le disposizioni europee.
Per quanto riguarda la circolare 115 l'intervento di maggior portata del 23° aggiornamento afferisce l'eliminazione delle voci/sottovoci relative alle informazioni armonizzate di cui alla Sezione I "Segnalazione statistica - Finrep". Questo e gli altri interventi apportati decorrono dal 1° gennaio 2018 per gli intermediari segnalanti che chiudono il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Per quelli che invece non chiudono il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 sino alla data di chiusura del bilancio si continuano ad applicare, limitatamente alla Sezione I “Segnalazione statistica - Finrep” e alla Sezione II “Segnalazione statistica - Segnalazioni non armonizzate”, le disposizioni contenute nel 22° aggiornamento.
Per ciò che concerne la circolare 272 la modifica più importante del 10° aggiornamento consiste nell'eliminazione delle voci/sottovoci relative alla sottosezione I "Informazioni armonizzate" e alla sezione III "Informazioni finanziarie armonizzate per il meccanismo di vigilanza unico e altri dettagli informativi". Questa e le altre modifiche introdotte decorrono dal 1° gennaio 2018 per le banche che chiudono il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017. Per quelle che non chiudono il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 sino alla data di chiusura del bilancio continuano a valere, limitatamente alla Sezione III “Informazioni finanziarie armonizzate per il meccanismo di vigilanza unico e altri dettagli informativi”, le disposizioni contenute nel 9° aggiornamento.

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