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Ottobre 2017

Antiriciclaggio: aggiornate le FAQ del MEF sulla prevenzione dei reati finanziari.

A seguito del recepimento della IV direttiva contro il riciclaggio, il Dipartimento del Tesoro ha fornito delucidazioni sulla interpretazione della normativa con una serie di FAQ pubblicate sul proprio sito. Di particolare interesse i quesiti su:
- modalità di individuazione del titolare effettivo nelle società di persone;
- limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all'attività di compro oro;
- modalità di superamento della soglia di 500 euro per il pagamento in contanti delle operazioni di compro oro:
- regime transitorio applicabile ai libretti al portatore.
Le relative risposte stabiliscono che per le società di persone non possono essere applicate le modalità di individuazione del titolare effettivo utilizzate nelle società di capitali. Si specifica infatti che per i soggetti privi di personalità giuridica, il cliente è una persona fisica rispetto a cui, eventualmente, potrebbe porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione, impossibile da ricostruire attraverso criteri legali, dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente.
Per ciò che riguarda i limiti di utilizzo del conto corrente dei compro oro si esclude la possibilità di utilizzo del medesimo per transazioni non riferibili direttamente all'attività dei compro oro stessi. Per ciò che riguarda il superamento della soglia dei 500 euro per il pagamento in contanti delle operazioni di compro oro, il MEF specifica che non rileva la possibilità che il totale complessivo dell’operazione sia corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante d’importo inferiore alla suddetta soglia. In tale ipotesi, sottolinea che è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge.
Sul regime transitorio dei libretti al portatore si stabilisce che nel periodo tra il 04/07/2017 (data di entrata in vigore della nuova normativa) e il 31/12/2018 (termine ultimo di estinzione previsto dall'art. 49 del d. lgs. 231/2007 novellato dal d. lgs. 90/2017) la soglia massima del saldo dei libretti deve essere la medesima prevista dallo stesso articolo 49 (3.000 €). Inoltre, le disposizioni del MEF ricordano che alla prima occasione utile, quale, ad esempio, la richiesta di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore, banche e Poste italiane sono tenute a richiamare il portatore medesimo all’obbligo di estinzione del libretto.

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