News

Settembre 2017

Banche di credito cooperativo: in consultazione le nuove disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia.

Banca d'Italia ha posto in consultazione fino al 10 novembre 2017 le nuove disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo che confluiranno nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 sostituendo quelle contenute nel Titolo VII, Capitolo 1, della Circolare n. 229/1999. Le disposizioni nascono dall'esigenza di uniformare la normativa sulla vigilanza delle banche di credito cooperativo (BCC) al quadro normativo sorto dopo la riforma del loro settore, che ha introdotto l'obbligo, per questi istituti, di aderire ad un gruppo bancario cooperativo quale condizione per continuare a svolgere l'attività bancaria. Alcuni degli interventi normativi proposti puntano a coordinare la speciale disciplina applicabile a livello individuale alle singole BCC con le previsioni della riforma e delle norme secondarie in materia di gruppo bancario cooperativo. Nello specifico essi:
- coordinano la disciplina statutaria delle azioni di finanziamento (titoli di capitale utilizzabili per ripatrimonializzare tempestivamente le Bcc) e i connessi procedimenti amministrativi di vigilanza con la disciplina dei medesimi strumenti contenuta nelle disposizioni sul gruppo bancario cooperativo;
- rivedono la disciplina dell'apertura di succursali e sedi distaccate per tenere conto dei poteri attribuiti alla capogruppo in materia di rete territoriale e canali distributivi delle banche appartenenti al gruppo.
Le disposizioni in consultazione presentano anche integrazioni e modifiche che aggiornano la disciplina per assicurarne, nell'attuale contesto normativo e di mercato, l'adeguatezza rispetto agli obiettivi di sana e prudente gestione delle banche di credito cooperativo e, allo stesso tempo, l'aderenza ai principi di mutualità e localismo ulteriormente valorizzati dalla riforma. In tale ambito rientrano gli interventi che:
- ridefiniscono le regole in materia di competenza territoriale, operatività prevalente con i soci (per tenere conto delle esposizioni infragruppo), operatività fuori zona, attività esercitabili e partecipazioni detenibili;
- disciplinano i procedimenti amministrativi di vigilanza per l’autorizzazione delle operazioni comportanti la trasformazione, diretta o indiretta, in banca di altra categoria, nei casi e alle condizioni in cui tali operazioni sono ammesse dall’ordinamento italiano.

Torna indietro