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Ottobre 2017

Whistleblowing: Si del Senato al Ddl sulle segnalazioni degli illeciti.

Il Senato ha approvato il Ddl inerente le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni (whistleblower) di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, sia questo pubblico o privato.
In particolare è stato oggetto di modifica l’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 secondo cui il pubblico dipendente, che segnala, denuncia all’ANAC o all’autorità giudiziaria, gli illeciti di cui è venuto a conoscenza, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa in grado di incidere negativamente sulla sua posizione lavorativa. Inoltre, al comma 3, si rammenta che l’identità del segnalante non può essere rivelata: qualora la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante.
Per quanto attiene il settore privato, si è provveduto alla modifica del D. Lgs. 231/2001 con l’introduzione all’articolo 6 dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater: viene disposto che i modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOG) debbano prevedere uno o più canali idonei per consentire segnalazioni circostanziate di condotte illecite, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, sanzioni per chi viola le misure di tutela del medesimo soggetto, nonché chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate.
Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del c.c. e possono essere denunciati all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
Infine, è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione medesima. Il testo ora passerà a Montecitorio dove proseguirà il proprio iter.

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