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Luglio 2017
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario: anche le informazioni sui modelli "231".
Il D. Lgs. 254, del 30 dicembre 2016, che attua la direttiva 2014/95/UE sulla “Non financial and diversity information”, prevede che il reporting societario venga implementato da una “Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario”.
Nel 2018 accompagnerà i bilanci, degli esercizi successivi al 1°gennaio 2017, una dichiarazione redatta dagli enti di interesse pubblico (indicati all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39), nonché dalle imprese di grandi dimensioni e contenente temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa. Deve essere almeno descritto a) il modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività dell'impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOG) eventualmente adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi; b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di due diligence, i risultati conseguiti tramite di esse e i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario; c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.
Il decreto sancisce che il MOG è parte integrante del più generale modello di gestione e organizzazione dell’impresa, potendo, a seconda delle dimensioni dell’impresa, coincidere con esso. Sul piano sostanziale, la compliance 231 entrerà nell’informativa non finanziaria poiché alcune tematiche trattate da questa sono anche riprese dal MOG, coincidendo con aree dell’attività e dell’organizzazione aziendali interessate da rischi di reato 231.
La responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente decreto compete agli amministratori dell’ente/impresa. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio ne verifica l'avvenuta predisposizione e ne attesta la conformità con apposita relazione. Una possibile conseguenza sarà il rafforzamento del ruolo dell’Organismo di Vigilanza sul giudizio tecnico della dichiarazione, quale organo specialistico interno all’azienda incaricato della vigilanza sulla tenuta complessiva dei presidi.