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Luglio 2017

Informazioni di carattere non finanziario: in consultazione le disposizioni attuative Consob.

La Consob ha posto in pubblica consultazione fino al 22 settembre le disposizioni attuative del D. Lgs. 254/2016 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Il decreto ha introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo per alcune imprese e gruppi di grandi dimensioni (società quotate, banche e assicurazioni con almeno 500 dipendenti e determinati requisiti dimensionali) di redigere una dichiarazione sui temi “di carattere non finanziario” contestualmente al bilancio.
Per quanto riguarda la pubblicazione delle dichiarazioni, entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione sul registro delle imprese, i soggetti pubblicano la dichiarazione non finanziaria e le eventuali modifiche/integrazioni secondo le seguenti modalità a) gli emittenti quotati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del regolamento emittenti; b) gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, effettuano la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 110 del medesimo regolamento; c) gli altri soggetti effettuano la pubblicazione sul proprio sito internet.
La dichiarazione non finanziaria viene trasmessa alla Consob, secondo le modalità previste, entro 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul registro delle imprese.
L’organo di controllo trasmette senza indugio alla Consob gli accertamenti sulle violazioni delle disposizioni.
La Consob pubblica annualmente sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che redigono tale dichiarazione e su base campionaria ne effettua il controllo, secondo parametri stabiliti con apposita delibera che tengono conto i) delle segnalazioni pervenute dall’organo di controllo, o dal soggetto incaricato della revisione legale del bilancio; ii) dei casi in cui il revisore esprima un’attestazione con rilievi/negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un’attestazione; iii) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati; iv) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull’informativa finanziaria che possano esser rilevanti.
Una quota dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è altresì determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

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