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Giugno 2017
Consultazione pubblica sulle modifiche alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Nuovo capo II-ter del titolo VI del Testo Unico Bancario.
Il documento che si sottopone a consultazione pubblica è volto a dare attuazione ad alcune disposizioni del titolo VI, capo II-ter, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) introdotto con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva 2014/92/UE. La Direttiva armonizza a livello UE alcuni aspetti della disciplina dei conti di pagamento, per assicurare un’adeguata informativa ai consumatori, accrescere la qualità e la trasparenza delle offerte, favorire la concorrenza e aumentare il livello d’inclusione finanziaria. In particolare, la direttiva prevede: i) di garantire al consumatore che subisce il trasferimento del conto di pagamento da un intermediario all'altro, una tutela almeno uguale a quella prevista in caso di trasferimento volontario; ii) il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti nell'Unione Europea di aprire un conto "base"; iii) regole volte a favorire un confronto più efficace tra le offerte dei vari prestatori di servizi di pagamento, per consentire alla clientela una scelta informata e consapevole del prodotto. L'obiettivo è avere una documentazione informativa, precontrattuale e periodica, standardizzata a livello europeo e la presenza di almeno un sito web per il confronto tra le offerte dei diversi operatori in ogni Stato membro.
Le disposizioni oggetto di consultazione prevedono inoltre, in relazione alla continuità dei servizi di pagamento, nel caso di cessione di rapporti giuridici in blocco, una serie di requisiti organizzativi per gli intermediari. In particolare:
- l’informativa da inviare al consumatore deve avere un contenuto dettagliato;
- i dati contenuti negli archivi di sistema e nelle procedure sono aggiornati tempestivamente, per assicurare la continuità nell’esecuzione dei pagamenti;
- sono approntate soluzioni applicative e informatiche che assicurino la continuità nella fruizione dei servizi di pagamento per un periodo di almeno 12 mesi dal momento in cui la cessione produce i suoi effetti;
- sono predisposti meccanismi automatici di trasferimento degli “ordini permanenti di bonifico”;
- previa autorizzazione del consumatore, è inviata una comunicazione ai soggetti che effettuano bonifici ricorrenti sul conto oggetto del trasferimento e ai beneficiari degli ordini di addebiti diretti.
Al momento tali disposizioni non sono previste nel caso di procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o risoluzione.