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Giugno 2017

Dai nuovi PEPs, all'esenzione dall'invio dei dati aggregati da parte dei confidi: le novità introdotte dal D. Lgs. 90/2017.

Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90/2017 che attua la IV Direttiva Antiriciclaggio. Tra le maggiori novità si annovera l’ampliamento del perimetro delle PEPs che ricomprende anche gli assessori regionali, i sindaci di città metropolitane, i sindaci di comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, i parlamentari europei, gli esponenti di imprese controllate, anche indirettamente, in misura prevalente o totalitaria da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15 mila abitanti e i direttori generali di ASL e di aziende ospedaliere, di aziende ospedaliere universitarie e degli altri enti del SSN.
In materia di adeguata verifica della clientela, nella prestazione di servizi di pagamento e nell’emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuata tramite soggetti terzi, l’obbligo di adeguata verifica è limitato alle operazioni occasionali di importo inferiore a € 15.000.
Con riferimento al contenuto degli obblighi di adeguata verifica è precisato che l’acquisizione di ulteriori informazioni (situazione economico-patrimoniale del cliente), nell’ambito dell’attività di acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo/natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, debba avvenire sulla base di informazioni “acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività”: analogamente per la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, nell’ambito dell’attività di controllo costante del rapporto con il cliente.
All’art. 26, comma 2, lett. b), è stato aggiunto che si considerano terzi anche “gli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c) limitatamente alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica di cui all’articolo 17, comma 6”.
Per la segnalazione di operazioni sospette è stata eliminata la previsione secondo cui essa è considerata tardiva ove effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all’avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità, e ove effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell’operazione sospetta.
Infine, i soggetti eroganti micro-credito ex art. 111 TUB, i confidi e gli altri soggetti di cui all’art. 112 TUB sono stati esonerati dall’obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF (art. 33, co. 1).

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