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Giugno 2017

Le novità introdotte dal D. Lgs. 90/2017: entrata in vigore e disposizioni finali.

Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90/2017 che attua la IV Direttiva Antiriciclaggio. Le disposizioni finali prevedono che le disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite, continuino a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018.
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto:
- le Autorità di Vigilanza e gli Organismi di Autoregolamentazione dovranno individuare i requisiti dimensionali/organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati adotteranno controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e introdurranno una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto a dimensioni e natura dell’attività, la nomina di un responsabile antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica di politiche, controlli e procedure;
- il Mef, di concerto con il Mise, emanerà un decreto per stabilire i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle Imprese, i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati, nonché le modalità di consultazione e accreditamento da parte dei soggetti obbligati;
- i concessionari di gioco dovranno adottare gli adeguamenti tecnologici necessari per dare attuazione alle nuove norme;
- il Mef dovrà emanare un decreto con le modalità tecniche per l’alimentazione/consultazione del Registro dei soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica.
Ulteriori termini sono previsti per gli adempimenti da emanare a cura dell’Oam (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziari e dei mediatori creditizi) e dell’OCF (Organismo di Vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari).
Sono immediatamente abrogati gli allegati tecnici a norme contenute nel previgente D. Lgs. 231/2007, abrogate o sostituite per effetto del D.Lgs. 90/2017. I rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del D. Lgs. 90/2017, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal D. Lgs. 90/2017.

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