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Giugno 2017
Le novità introdotte dal D. Lgs. 90/2017: sanzioni aggravate ma con il "favor rei".
Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 che attua la IV direttiva Antiriciclaggio. Le nuove prescrizioni sanzionatorie sono destinate ad entrare in vigore da subito, fatto salvo il principio del favor rei, di cui all’art. 69, esteso dal decreto anche alle sanzioni amministrative.
E’ prevista la sanzione penale della reclusione da 6 mesi a 3 anni, con la multa da € 10.000 a € 30.000 anche nei confronti di chi utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione.
La sanzione amministrativa per l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione è fissata a € 2.000; stessa cifra per l’inosservanza degli obblighi di conservazione. L’importo diventa € 3.000 nel caso d’inosservanza dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
Si rileva un aggravamento derivante dall’applicazione del cumulo materiale in caso di pluralità di violazioni.
La gravità della violazione di cui agli artt. 56, 57 e 58 è determinata tenuto conto i) dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; ii) del grado di collaborazione con le autorità; iii) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; iv) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato.
All’art. 59 è stata eliminata la sanzione per i casi di tardiva comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (art. 46).
Sanzioni rilevanti e specifiche per intermediari bancari e finanziari sono previste, nel caso di responsabilità esclusiva o concorrente, per violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime (art. 62).